TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 111.
(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica).

Art. 111.
(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica).

      1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

      Identico.

      2. Le amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
 

Art. 111-bis.
(Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere).
 

      1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

 

Art. 111-ter.
(Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi).
 

      1. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».

       2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:
 

      «371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle


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 finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuta una agevolazione statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
       371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372».
 

      3. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».