1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri. | Identico. | ||||||||||||
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse. | |||||||||||||
1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. | |||||||||||||
1. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».
«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle
3. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».
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